
di Edoardo Ferragina
Pisa, 3 ottobre 2026. Quando la pensione arriva in ritardo, il pensionato ha già subito un danno, perché per mesi o anni ha dovuto fare a meno di somme che gli spettavano. Il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 759 del 24 settembre 2026, ha stabilito che quel ritardo non può trasformarsi anche in un vantaggio per il creditore, e ha dichiarato impignorabili gli arretrati pensionistici colpiti da un pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione. La decisione affronta una questione che la legge non risolve in modo espresso e sulla quale i giudici di merito non hanno una posizione condivisa.
La vicenda
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione pignorava presso l’INPS i crediti del pensionato per debiti tributari iscritti a ruolo. Nella dichiarazione di terzo l’Istituto aveva tenuto distinte due voci. Sul rateo di pensione corrente, di circa 947 euro netti al mese, non aveva effettuato alcuna trattenuto, perché l’importo restava sotto la soglia di salvaguardia fissata dalla legge. Sugli arretrati, invece, oltre 14.000 euro netti maturati prima della liquidazione, aveva accantonato un quinto, cioè più di 2.800 euro, da mettere a disposizione del creditore.
Il risultato era paradossale: le stesse somme che, pagate mese per mese, sarebbero rimaste intoccabili diventavano aggredibili per il solo fatto di essere state corrisposte tutte insieme.
La regola e il suo silenzio
L’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 115 del 2022, fissa il cosiddetto minimo vitale. Le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate fino al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, e solo la parte che eccede questa soglia può essere aggredita, entro il limite di un quinto quando il creditore agisce per tributi dello Stato.
La norma, però, parla genericamente di somme dovute a titolo di pensione e non dice nulla sui ratei pagati in ritardo. Da questo silenzio sono nati due orientamenti opposti.
Il primo sostiene che il minimo vitale serva a garantire la sussistenza nel momento in cui la somma viene effettivamente erogata. Se gli arretrati arrivano in un’unica soluzione, la soglia andrebbe applicata una sola volta sull’importo complessivo, perché non avrebbe senso valutare “ora per allora” le esigenze di vita che il pensionato aveva mesi o anni prima.
Il secondo orientamento muove da una premessa diversa: gli arretrati restano pensione e conservano la natura e la funzione dei singoli ratei che li compongono. Per questo vanno idealmente scomposti mese per mese, applicando a ciascun rateo la soglia di impignorabilità, come se fosse stato pagato alla sua scadenza.
La scelta del Tribunale
Il giudice di Massa ha aderito a questa seconda lettura, osservando che il ritardo nel pagamento non può creare una disparità di trattamento tra pensionati. Chi riceve la pensione puntualmente gode ogni mese della protezione del minimo vitale, mentre chi la riceve in ritardo finirebbe per perdere quella protezione proprio sulle somme che gli erano dovute, subendo così un doppio pregiudizio: prima la mancata, tempestiva, percezione, poi l’erosione della tutela.
La sentenza indica anche un metodo di calcolo. Dal totale degli arretrati si sottrae un importo pari al numero dei ratei moltiplicato per la soglia di impignorabilità, e solo sull’eventuale residuo il creditore può soddisfarsi, sempre entro il limite del quinto. Nel caso esaminato ogni singolo rateo era inferiore alla soglia, sicché il residuo era pari a zero e gli arretrati sono risultati interamente impignorabili.
Il precedente della Cassazione
A sostegno della propria decisione il Tribunale richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 206 dell’11 gennaio 2016. Quella pronuncia riguardava le trattenute operate dall’INPS per recuperare indebiti previdenziali, e in quell’occasione la Corte aveva affermato che il limite del quinto e la salvezza del trattamento minimo operano anche sugli arretrati, respingendo l’idea che queste somme perdano la loro funzione di sostentamento per il solo fatto di essere state pagate in ritardo. Il ragionamento partiva dalla stessa ingiustizia: il pensionato già penalizzato dal mancato, tempestivo, pagamento non può essere penalizzato una seconda volta al momento del saldo.
Il Tribunale di Massa estende questa ratio al pignoramento promosso dall’Agente della riscossione, con un passaggio del tutto coerente, perché il principio di uguaglianza tra pensionati non può cambiare a seconda dell’identità del creditore.
Un vuoto che il legislatore conosce
Il problema è arrivato anche in Parlamento. Nella XVIII legislatura una proposta di legge presentata alla Camera (A.C. 1517) mirava a estendere in modo espresso agli arretrati le tutele previste per la pensione, citando proprio la sentenza della Cassazione del 2016. Quel testo non è mai diventato legge, e oggi la protezione degli arretrati resta affidata all’interpretazione dei giudici, con esiti che possono variare da un tribunale all’altro.
Cosa può fare il pensionato
Chi riceve una liquidazione di arretrati mentre è pendente un pignoramento farebbe bene a controllare con attenzione la dichiarazione resa dall’INPS e il modo in cui è stato calcolato l’accantonamento. Se il rateo mensile resta sotto la soglia di legge, anche gli arretrati possono risultare in tutto o in parte impignorabili, e la contestazione si propone con l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario. Occorre però tenere presente che questa tutela riguarda le somme ancora dovute dall’INPS, perché quelle già accreditate sul conto corrente prima del pignoramento seguono un regime diverso, disciplinato dall’ottavo comma dello stesso articolo 545.
La sentenza di Massa non chiude il dibattito, ma afferma un principio semplice e difficilmente contestabile: la pensione pagata in ritardo resta pensione, e il minimo vitale la accompagna anche quando arriva tutta in una volta.
Edoardo Ferragina è avvocato tributarista, fondatore di Ferragina & Partners – Studio Legale e Tributario e cassazionista. È direttore responsabile della rivista giuridica NEΩTEPA, co-curatore della collana “Diritto e Diritti” di Arancia Publishing, svolge attività di docenza ed è autore di numerosi contributi in materia giuridica e tributaria. Riceve per appuntamento presso lo studio di Viareggio, in via Pisana n. 31 (email ferragina@fplex.it). Sito: www.fplex.it